Art. 197 c.c. — Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi
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Se il matrimonio si scioglie dopo dieci anni dalla scadenza dei termini stabiliti per il pagamento della dote e la moglie non ne era la debitrice, essa o i suoi eredi possono ripeterla dal marito o dagli eredi di lui, a meno che si provi che la mancata esazione non e' dipesa da colpa del marito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva