Art. 2019 c.c.
Effetti dell'ammortamento
[1]Trascorso senza opposizione il termine indicato dall'art. 2016, il titolo non ha piu' efficacia, salve le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto l'ammortamento.
[2]Chi ha ottenuto l'ammortamento, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non fu interposta opposizione, puo' esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in bianco o non sia ancora scaduto, puo' ottenere un duplicato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva