Art. 2038 c.c.Alienazione della cosa ricevuta indebitamente

[1]Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede, l'ha alienata prima di conoscere l'obbligo di restituirla e' tenuto a restituire il corrispettivo conseguito. Se questo e' ancora dovuto, colui che ha pagato l'indebito subentra nel diritto dell'alienante. Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente e' obbligato, nei limiti del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito.

[2]Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede, o dopo aver conosciuto l'obbligo di restituirla, e' obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore. Colui che ha pagato l'indebito puo' pero' esigere il corrispettivo dell'alienazione e puo' anche agire direttamente per conseguirlo. Se l'alienazione e' stata fatta a titolo gratuito, l'acquirente, qualora l'alienante sia stato inutilmente escusso, e' obbligato, nei limiti dell'arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2038 · fonte su Normattiva