Art. 2072 c.c.
Deposito e pubblicazione
[1]Il deposito e la pubblicazione del contratto collettivo sono regolati dalle leggi speciali.
[2]Prima della pubblicazione l'autorita' governativa deve accertare che ricorrano le condizioni richieste per la validita' del contratto collettivo.
[3]La pubblicazione puo' essere rifiutata, se il contratto collettivo non contiene le disposizioni e le indicazioni richieste dall'art. 2071, salvo che le parti si siano obbligate a integrarlo con successivi patti da stipularsi entro un termine stabilito. Se i patti integrativi non sono stipulati nel termine, puo' essere adita la magistratura del lavoro per la formazione delle disposizioni integrative.
[4]Contro il rifiuto di pubblicazione e' ammesso ricorso alla magistratura del lavoro a norma delle leggi speciali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva