Art. 2105 c.c. — Obbligo di fedelta'
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, ne' divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva