Art. 2109 c.c.Periodo di riposo

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[1]Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.

[2]Ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo e' stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita'.

[3]L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

[4]Non puo' essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'art. 2118.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 19 maggio 1963 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2109 · fonte su Normattiva