Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI Ferie annuali - Retribuzione dovuta nel periodo feriale - Criterio di computo - Fondamento - Fattispecie relativa all'indennità di turno giornaliera per gli infermieri professionali.
La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE - come interpretato dalla Corte di Giustizia -, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che questi sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, secondo cui, nella retribuzione dovuta per i giorni di ferie ad un infermiere professionale dipendente da una A.S.L., doveva ricomprendersi anche l'indennità di turno giornaliera regolata dalle norme collettive aziendali).
Cass. civ. n. 25528/2025Sez. LRv. 676504-01
Riguarda ancheart. 10 Orario di lavoro
Precedenti: 672477-01, 671413-01
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE "Gente di mare" di cui alla Direttiva 1999/63/CE - Retribuzione dovuta nel periodo feriale - Nozione "europea" - Applicabilità - Criteri di determinazione. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI In genere.
Alla cd. "gente di mare", di cui alla Direttiva 1999/63/CE, si applica la nozione "europea" di retribuzione dovuta nel periodo feriale, al fine di garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa, per la cui determinazione occorre verificare se determinate voci economiche, previste dalle disposizioni collettive, abbiano natura retributiva e siano collegate all'esecuzione delle mansioni e correlate allo status personale e professionale del lavoratore (sì da doversi ricomprendere nella retribuzione feriale); se esistano eventuali regole collettive di esclusione (o di riduzione della portata) di ciascuna di esse dalla retribuzione erogata durante le ferie o dalla base di calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute; se tali regole abbiano, in base ad una valutazione ex ante, potenzialità dissuasiva dalla fruizione delle ferie, in contrasto con la normativa europea.
Cass. civ. n. 25120/2025Sez. LRv. 676578-01
Riguarda ancheart. 8 d.lgs. 108/2005art. 36 Costituzione
Precedenti: 663007-01, 665070-01, 672477-01, 671413-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI Diritto alle ferie - Maturazione in assenza di lavoro effettivo - Condizioni - Impossibilità di esecuzione della prestazione per causa indipendente dalla volontà del lavoratore - Necessità - Fattispecie.
Il diritto alle ferie, anche alla luce di quanto statuito dalla sentenza del Corte di Giustizia UE del 25 giugno 2020, nelle cause riunite C-762/18 e C-37/19, matura, pur in assenza di lavoro effettivo, in ipotesi di impossibilità di esecuzione della prestazione per cause imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che, nel ravvisare una siffatta ipotesi di impossibilità nell'illegittimo rifiuto, da parte del cessionario di ramo d'azienda, di ricevere la prestazione lavorativa del lavoratore ivi occupato, disconoscendone il diritto a passare alle sue dipendenze ex art. 2112 c.c., aveva ritenuto irrilevanti, ai fini della maturazione delle ferie, la collocazione in cassa integrazione del lavoratore e il suo successivo distacco presso terzi, disposti dal datore di lavoro cedente a causa del rifiuto anzidetto).
Cass. civ. n. 23561/2025Sez. LRv. 676163-01
Riguarda ancheart. 2112 Codice civileart. 1206 Codice civile
Precedenti: 660832-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - SOSTITUTIVA DELLE FERIE Pubblico impiego - Licenziamento disciplinare - Conservazione del diritto alla monetizzazione delle ferie non godute - Eccezioni.
Il pubblico impiegato non perde il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate neppure laddove la cessazione del rapporto di lavoro sia ascrivibile a sua colpa (compreso il caso del licenziamento disciplinare senza preavviso), a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo invitato in precedenza a godere del periodo di congedo, avvisandolo che, in mancanza, le ferie sarebbero andate perdute.
Cass. civ. n. 20444/2025Sez. LRv. 675809-01
Riguarda ancheart. 5 d.l. 95/2012art. 1 legge 135/2012art. 10 Orario di lavoro
Precedenti: 675573-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Orario normale di lavoro - Superamento - Computabilità dei periodi di assenze per ferie o malattia - Concorrenza all'adempimento del debito orario del lavoratore - Sussistenza - Fondamento - 128 <!-- pag. 129 --> Fattispecie relativa all'art. 60 del c.c.n.l. per il personale dipendente non dirigenziale Aiop e Aris 2002-2005. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE In genere.
I periodi di assenze per ferie o malattia non sono neutri rispetto al computo dell'orario normale di lavoro, il superamento del quale dà luogo allo straordinario, poiché concorrono all'adempimento del debito orario del lavoratore in base a una fictio iuris desumibile dalla tutela, costituzionale e comunitaria, dei diritti al riposo e alla protezione della salute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui le ore di lavoro in pronta disponibilità, previste dall'art. 60 del c.c.n.l. per il personale dipendente non dirigenziale Aiop e Aris 2002- 2005, aggiuntive rispetto al normale orario di lavoro, devono essere compensate come lavoro straordinario o comunque eccedente il limite orario ordinario, considerando, ai fini del computo di quest'ultimo, anche i giorni di assenze per ferie e malattia).
Cass. civ. n. 16147/2025Sez. LRv. 675647-01
Riguarda ancheart. 2107 Codice civileart. 2108 Codice civileart. 2110 Codice civileart. 6 Orario di lavoro
Precedenti: 674760-01, 656916-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - SOSTITUTIVA DELLE FERIE Ferie non godute - Divieto di monetizzazione ex art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012 - Cessazione del rapporto di lavoro cui il lavoratore abbia concorso - Applicabilità - Condizioni - Effettiva possibilità di godimento delle ferie - Onere della prova - A carico del datore di lavoro - Fattispecie.
Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute ex art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, interpretato in conformità alla giurisprudenza della CGUE (v. sentenza del 18.1.2024, n. 218), si applica anche per ogni causa di cessazione del rapporto di lavoro (ivi compresi i licenziamenti) a cui il lavoratore abbia concorso attivamente, sempreché egli, ancorché dirigente, si sia consapevolmente astenuto dal fruire delle ferie dopo essere stato messo in condizione di esercitare in modo effettivo il relativo diritto dal datore di lavoro, su cui grava il corrispondente onere della prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in assenza della prova anzidetta, aveva escluso la monetizzazione delle ferie per una lavoratrice licenziata per giusta causa, sul presupposto che ella, in quanto dirigente apicale, aveva potuto scegliere in autonomia il periodo di fruizione delle stesse).
Cass. civ. n. 13691/2025Sez. LRv. 675573-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 36 Costituzioneart. 5 d.l. 95/2012art. 1 legge 135/2012
Precedenti: 664002-01, 665135-02
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Orario di lavoro - Definizione - Conseguenze - Turni di pernottamento presso il luogo di lavoro - Obbligatorietà - Diritto ad una retribuzione adeguata ex art. 36 Cost. - Sussistenza - Fattispecie relativa al c.c.n.l. cooperative sociali del 2010.
In base alla normativa dell'U.E., come interpretata dalla Corte di giustizia ed attuata nell'ordinamento italiano, le nozioni di "orario di lavoro" e di "riposo" si escludono a vicenda, sicché il tempo in cui il lavoratore è tenuto al pernottamento presso il luogo di lavoro, anche se non comportante interventi lavorativi, va considerato orario di lavoro e deve essere adeguatamente retribuito secondo i criteri di proporzionalità e sufficienza ex art. 36 Cost. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, secondo cui i turni di reperibilità notturna, con obbligo di presenza sul posto di lavoro, non dessero diritto al compenso per il lavoro straordinario notturno ma all'indennità fissa mensile di reperibilità notturna, esclusa dal computo dell'orario di lavoro, prevista dall'art. 57 c.c.n.l. cooperative sociali del 2010, senza verificare però se la sua misura fosse conforme ai parametri costituzionali).
Cass. civ. n. 10648/2025Sez. LRv. 674760-01
Riguarda ancheart. 36 Costituzioneart. 2099 Codice civile
Precedenti: 669026-01, 662656-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - PERSONALE DI VIGILANZA Diritto ai permessi ex art. 33 l. n. 104 del 1992 - Utilizzo per finalità diverse dall'assistenza al familiare disabile - Licenziamento per giusta causa - Configurabilità - Accertamento dell'abuso per mezzo di agenzie investigative - Liceità - Fattispecie. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO In genere. 109 <!-- pag. 110 --> · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA In genere.
L'utilizzo dei permessi di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, tali da violare le finalità per le quali il beneficio è concesso e da far venir meno il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al soggetto in condizione di handicap, è comportamento idoneo a fondare il licenziamento per giusta causa ed accertabile dal datore anche attraverso agenzie investigative, cui può essere demandato il compito di verifica di condotte del prestatore fraudolente o integranti ipotesi di reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che legittimamente il datore si era avvalso di un'agenzia investigativa per la verifica dell'uso fraudolento dei permessi, nella specie sistematicamente adoperati dal dipendente per praticare sport).
Cass. civ. n. 2157/2025Sez. LRv. 673673-01
Riguarda ancheart. 2104 Codice civileart. 33 Legge 104art. 2 Statuto dei lavoratoriart. 3 Statuto dei lavoratori
Precedenti: 649245-01, 673569-01, 672590-01, 629666-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).