Art. 2135 c.c. — Imprenditore agricolo
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[1]E' imprenditore agricolo chi esercita un'attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attivita' connesse.
[2]Si reputano connesse le attivita' dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 30 giugno 2001 · versione 0 su Normattiva