Art. 2155 c.c.
Raccolta e divisione dei prodotti
[1]Il mezzadro non puo' iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed e' obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.
[2]I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti.
[3]Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva