Art. 220 c.c.Amministrazione della comunione

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Solo il marito puo' amministrare i beni della comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima; ma non puo', salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni la cui proprieta' cade nella comunione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art220 · fonte su Normattiva