Art. 220 c.c. — Amministrazione della comunione
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Solo il marito puo' amministrare i beni della comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima; ma non puo', salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni la cui proprieta' cade nella comunione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva