Art. 221 c.c. — Locazioni
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Abrogato dal 20 settembre 1975 · versione 52 su Normattiva
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Abrogato dal 20 settembre 1975 · versione 52 su Normattiva
2 versioni dal 1942
Collegamenti
Art. 205
dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato (articolo 3, comma 6-bis, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 9, commi 2-bis e 2-bis.1, decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio…
Art. 175
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 13 — Patti contrari alla legge
E' nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. E' fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata…
Art. 152
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 75 — Istituzione del fondo sociale
… Ministero del tesoro e' istituito un fondo sociale per l'integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti. Tale fondo e' costituito da un conto corrente infruttifero sul quale le regioni potranno prelevare le cifre messe a disposizione secondo…
Art. 575
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Gli articoli 223 e 224 regolano la responsabilità per debiti del patrimonio comune, colmando una lacuna del vecchio codice. Non si è accolto il suggerimento di sopprimere il secondo comma dell'art. 224 (art. 220 del progetto); esso è sembrato opportuno per chiarire la portata dell'articolo precedente. Quanto poi alla proposta di stabilire che i beni della comunione rispondono per le obbligazioni che sorgono da delitto o quasi delitto, si è rilevato che, in ordine alle obbligazioni contratte dal marito successivamente alla costituzione della comunione, esse sono già considerate dalla norma del 1° comma dell'art. 224, che si riferisce a tutte le obbligazioni del marito; circa poi le obbligazioni anteriori alla costituzione, non è sembrato giustificato far distinzione tra quelle contrattuali e quelle ex delicto, in quanto il sistema generale della nostra legislazione non stabilisce una preferenza delle obbligazioni extracontrattuali in confronto alle altre. Varrà quindi sempre la regola sancita dal capoverso dell'articolo in esame, secondo la quale i creditori possono agire solo sui beni del proprio debitore.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 133
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art221 · fonte su Normattiva