Art. 226 c.c.Separazione giudiziale dei beni

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[1]La separazione giudiziale dei beni puo' essere pronunziata nel caso di inabilitazione del marito o di cattiva amministrazione della comunione. Puo' altresi' essere pronunziata quando il disordine degli affari del marito mette in pericolo gli interessi della moglie o il marito non provvede a un congruo mantenimento della famiglia.

[2]Sono applicabili le disposizioni degli articoli 204 e 205.

[3]La separazione stragiudiziale e' nulla.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art226 · fonte su Normattiva