Formazioni sociali - In genere - Differenze tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto o more uxorio - Riconducibilità, del primo, all'art. 29 Cost. e, delle seconde, all'art. 2 Cost. - Necessità di estendere a ogni formazione sociale la tutela e le garanzie dei medesimi diritti fondamentali, quali in particolare il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della disciplina dell'impresa familiare nella parte in cui non estende le tutele ivi previste anche al convivente di fatto). (Classif. 107001).
Il matrimonio, inteso quale unione tra persone di sesso diverso, è riconducibile all’art. 29 Cost.; invece, le convivenze di fatto, al pari delle unioni civili, appartengono alle formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost., all’interno delle quali l’individuo afferma e sviluppa la propria personalità. (Precedenti: S. 66/2024 - mass. 46160; S. 269/2022; S. 170/2014 - mass. 38016; S. 138/2010 - mass. 34577).Il fondamento costituzionale dell’istituto dell’impresa familiare va ricondotto all’art. 29 Cost., ed ancora prima ai principi di solidarietà e di eguaglianza di cui agli artt. 2 e 3 Cost., non meno che agli artt. 35 e 36 Cost., e, non da ultimo, all’art. 37 Cost., data la tendenziale prevalenza del lavoro femminile in ambito familiare, di cui dà conto l’espressa previsione del secondo comma dell’art. 230-bis cod. civ. nell’affermare l’equivalenza del lavoro della donna a quello dell’uomo.La convivenza more uxorio costituisce un rapporto ormai entrato nell’uso ed è comunemente accettato, accanto a quello fondato sul vincolo coniugale. Questa trasformazione della coscienza e dei costumi sociali, comunque, non autorizza la perdita dei contorni caratteristici delle due figure. Benché vi sia stata una convergente evoluzione sia della normativa, sia della giurisprudenza costituzionale, comune ed europea, che ha dato piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto, permangono differenze di disciplina. La diversità tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio, in ragione dei caratteri di stabilità, certezza, reciprocità e corrispettività dei diritti e doveri che nascono soltanto da tale vincolo, giustificano un differente trattamento normativo tra i due casi che trova il suo fondamento costituzionale nella circostanza che il rapporto coniugale riceve tutela diretta nell’art. 29 Cost. Vi sono, tuttavia, aspetti particolari, in relazione ad ipotesi particolari – come ad esempio l’esigenza di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave, o l’affettività intramuraria in stato di detenzione, cui vanno aggiunti anche il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione – in cui si possono riscontrare tra convivenza more uxorio e rapporto coniugale caratteristiche tanto comuni da rendere necessaria una identità di disciplina, che occorre garantire attraverso il controllo di ragionevolezza imposto dall’art. 3 Cost. (Precedenti: S. 10/2024 - mass. 45956; S. 213/2016 - mass. 39067; S. 140/2009 - mass. 33390; S. 8/1996 - mass. 22085; S. 404/1988 - mass. 13692; S. 237/1986 - mass. 12593; O. 121/2004 - mass. 28434).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., da valutarsi complessivamente, l’art. 230-bis, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto». La disposizione censurata dalle sezioni unite della Cassazione non offre una tutela del convivente more uxorio – ossia del «convivente di fatto» – quale ritraibile dalla Costituzione ex art. 2, perché la disciplina dell’impresa familiare - a differenza di quella dell’impresa coniugale ex art. 177, primo comma, lett. d, cod. civ. - appronta una speciale garanzia del lavoro non solo del coniuge e degli stretti congiunti dell’imprenditore, ma anche di tutti i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado secondo l’elencazione contenuta nel terzo comma della disposizione, alla quale deve ritenersi che si siano aggiunti, nel 2016, i soggetti legati da unioni civili. Poiché però anche il convivente more uxorio versa nella stessa situazione in cui l’affectio maritalis fa sbiadire l’assoggettamento al potere direttivo dell’imprenditore, e la prestazione lavorativa rischia di essere inesorabilmente attratta nell’orbita del lavoro gratuito, si pone l’esigenza che le convivenze abbiano di fatto la stessa tutela del diritto fondamentale al lavoro e alla giusta retribuzione, stante anche la contraddittorietà logica della esclusione del convivente dalla previsione di una norma posta a tutela del diritto al lavoro che va riconosciuto quale strumento di realizzazione della dignità di ogni persona, sia come singolo che quale componente della comunità, a partire da quella familiare. Ai conviventi di fatto, intendendosi come tali due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, vanno dunque riconosciute le stesse prerogative patrimoniali e partecipative del coniuge e della persona unita civilmente all’imprenditore).
REGIONE SICILIA - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - AFFIDAMENTO, IN SOSTITUZIONE DEL VECCHIO SISTEMA DI ESATTORIE IN CONCESSIONE, ALLA SO.GE.SI. S.P.A. - ASSICURATA POSSIBILITA' DI ASSUNZIONE, PRESSO LA SO.GE.SI, PER GLI EX TITOLARI E GLI EX DIPENDENTI DI ESATTORIE E NON ANCHE PER I COMPARTECIPI DI IMPRESE ESATTORIALI COSTITUITE IN FORMA DI IMPRESA FAMILIARE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - PECULIARITA' DELL'IMPRESA FAMILIARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La diversa disciplina adottata, con la legge regionale siciliana n. 55 del 1984, nel passaggio tra il vecchio sistema di esattorie in concessione ed il nuovo sistema nel quale il servizio di riscossione delle imposte dirette e' stato affidato alla SO.GE.SI s.p.a., con l'assicurare la possibilita' di assunzione, presso tale societa', agli imprenditori gia' titolari delle esattorie concessionarie in carica alla data del 31 dicembre 1984 (art. 5) ed ai lavoratori dipendenti delle medesime esattorie iscritti al fondo di previdenza degli impiegati esattoriali alla data del 31 dicembre 1983 (art. 6), e non, invece, ai partecipanti alle imprese esattoriali costituite in forma di impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis cod. civ., corrisponde a situazioni obiettivamente differenziate il cui apprezzamento e' riservato alla discrezionalita' del legislatore. Date le peculiarita' proprie dell'impresa familiare, infatti, i compartecipi della stessa non possono essere equiparati ne' ai titolari, ne' ai lavoratori dipendenti, delle esattorie. E d'altra parte le norme della legge della Regione Sicilia - che in materia ha competenza di tipo concorrente - risultano conformi ai principi nel d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (v. specialmente gli artt. 122 e 123) istitutivo, in attuazione della delega conferita con la legge 4 ottobre 1986, n. 657, del servizio di riscossione dei tributi dello Stato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge regionale siciliana 21 agosto 1984, n. 55, 'in parte qua').
REGIONE SICILIA - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - AFFIDAMENTO, IN SOSTITUZIONE DEL VECCHIO SISTEMA DI ESATTORIE IN CONCESSIONE, ALLA SO.GE.SI. S.P.A. - ASSICURATA POSSIBILITA' DI ASSUNZIONE, PRESSO LA SO.GE.SI, PER GLI EX TITOLARI ED EX DIPENDENTI DI ESATTORIE E NON ANCHE PER I COMPARTECIPI DI IMPRESE ESATTORIALI COSTITUITE IN FORMA DI IMPRESA FAMILIARE - INCIDENZA SULLA GARANZIA COSTITUZIONALE DEL DIRITTO AL LAVORO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 4 Cost. non offre una garanzia costituzionale in ordine alla conservazione del posto di lavoro, ove siano intervenuti mutamenti nelle situazioni, giuridiche ed economiche, su cui il rapporto di lavoro risulti fondato. Non sono percio' in contrasto con tale principio le norme della legge regionale siciliana n. 55 del 1984, che nella fase di passaggio tra il vecchio sistema di esattorie in concessione ed il nuovo sistema nel quale il servizio di riscossione delle imposte dirette e' stato affidato alla SO.GE.SI s.p.a., non hanno assicurato la possibilita' di assunzione, a domanda, presso tale societa' - riconosciuta ad altre categorie di soggetti - ai partecipanti alle imprese esattoriali costituite in forma di impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis cod. civ.. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 4 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge regionale siciliana 21 agosto 1984, n. 55, 'in parte qua'). - V. massima precedente.