Art. 71
[1](Art. 2 C.C. 22 luglio 1938).
[2]Sono esclusi dall'applicazione delle norme sugli assegni familiari:
- 1)per le imprese ed agenzie di assicurazione: - i produttori per i quali non sussista un rapporto di lavoro dipendente;
- 2)per gli esattori o ricevitori delle imposte dirette: - gli ufficiali esattoriali ed i messi notificatori in quanto esercitino con carattere di assoluta prevalenza altra professione;
- 3)per gli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini: - gli impiegati non assunti direttamente dall'appaltatore e messi a sua disposizione dal Comune appaltante;
- 4)per le Casse rurali ed agrarie ed enti ausiliari e gli agenti di credito:
- a)il personale che rivesta la qualita' di socio dell'azienda in quanto a tale qualifica corrisponda una effettiva condizione di datore di lavoro;
- b)quello che non dedichi all'azienda la propria attivita', con carattere di assoluta prevalenza;
- c)quello che non sia sottoposto ad un orario di lavoro a carattere continuativo e giornaliero ed abbia altro impiego a carattere continuativo presso altre aziende ed enti o qualsiasi altra occupazione dalla quale ritragga i mezzi principali per l'esistenza.
Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva