Art. 230 c.c. — Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1942
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - DIRITTI DEI PARTECIPANTI - IN GENERE Impresa familiare - Diritto di prelazione - Limite temporale - Cessazione dell'attività lavorativa - Successiva liquidazione della quota - Irrilevanza.
In tema di impresa familiare, ai fini dell'individuazione del limite temporale per l'esercizio del diritto di prelazione sull'azienda, spettante ai familiari che prestano in modo continuativo attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare, ex art. 230-bis, comma 5, c.c., deve aversi riguardo al momento della cessazione definitiva dell'attività lavorativa e non a quello, successivo, della materiale e concreta liquidazione della quota di partecipazione, costituente un diritto di credito, che potrebbe seguire a lunga distanza dalla data della sua maturazione.
Precedenti: 640823-01
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI Impresa familiare - Nozione di “familiare” ex art. 230-bis c.c. - Sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2024 - Convivente di fatto - Estensione - Fattispecie.
In virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2024 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 230-bis, comma 3, c.c. (nonché, in via consequenziale, dell'art. 230-ter c.c.) -, nella nozione di "familiare" di cui alla menzionata disposizione rientra anche il convivente di fatto dell'imprenditore. (Nella specie, le S.U., all'esito della richiamata decisione della Corte cost., hanno cassato con rinvio la sentenza di merito che 12 <!-- pag. 13 --> SEZIONI UNITE aveva omesso ogni accertamento circa l'effettività e la continuatività dell'opera prestata nell'impresa familiare dalla ricorrente, che si era qualificata convivente di fatto del titolare).
Precedenti: 578143-01, 486436-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
In tema di impresa familiare, ai fini dell'individuazione del limite temporale per l'esercizio del diritto di prelazione sull'azienda, spettante ai familiari che prestano in modo continuativo attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare, ex art. 230-bis, comma 5, c.c., deve aversi riguardo al momento della cessazione definitiva dell'attività lavorativa e non a quello, successivo, della materiale e concreta liquidazione della quota di partecipazione, costituente un diritto di credito, che potrebbe seguire a lunga distanza dalla data della sua maturazione.
Rv. 677319-01
In virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2024 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 230-bis, comma 3, c.c. (nonché, in via consequenziale, dell'art. 230-ter c.c.) -, nella nozione di "familiare" di cui alla menzionata disposizione rientra anche il convivente di fatto dell'imprenditore. (Nella specie, le S.U., all'esito della richiamata decisione della Corte cost., hanno cassato con rinvio la sentenza di merito che 12 <!-- pag. 13 --> SEZIONI UNITE aveva omesso ogni accertamento circa l'effettività e la continuatività dell'opera prestata nell'impresa familiare dalla ricorrente, che si era qualificata convivente di fatto del titolare).
Rv. 674829-01
Collegamenti
Art. 197 — Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi
Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non puo' farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprieta' individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. E' fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione…
Art. 117-bis — Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti
… cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione , determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare…
Art. 54 — (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 54) Prelevamento dei campioni
… stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B, di cui all' articolo 14 la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanita' e con le modalita' da questi fissate. (34) 35 Se l'importazione…
Art. 2181 — Prelevamento e divisione al termine del contratto
… termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame. Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualita' e all'eta', sia corrispondente alla consistenza…
Art. 2876 — Limiti della riduzione
La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per cio' che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per cio' che riguarda il valore della cautela.…
Art. 613 — Fondo a disposizione
Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'articolo 550 e ai bisogni di cui all'articolo 552, e' istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo a disposizione. Il prelevamento di somme da tale…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
In ordine all'art. 227 era stato proposto che si parlasse di rinunzia ai beni in comunione, anzichè di rinunzia alla comunione. Non è però sembrata accettabile la nuova formula, perchè nell'ipotesi qui considerata la comunione è già sciolta e si tratta di una rinunzia ai diritti che competono alla moglie per effetto della divisione della comunione. Si è Mantenuto quindi il testo del progetto, che riproduce quello dell'art. 1444 del vecchio codice. È stato pure proposto di non riconoscere alla moglie il diritto di rinunziare alla comunione o di accettarla con beneficio d'inventario, quando essa abbia avuto l'amministrazione dei beni, a norma dell'art. 222. Si è ritenuto inopportuno l'emendamento, perchè avrebbe portato alla conseguenza di privare di tali diritti la moglie anche quando abbia amministrato per un brevissimo periodo. La regola, secondo la quale è data solo alla moglie la facoltà di rinunciare o di accettare con beneficio d'inventario, è giustificata dal fatto che la moglie è normalmente estranea all'amministrazione e, nei casi previsti dall'art. 222, la sua amministrazione è circoscritta, temporanea e sottoposta a cautele, a differenza di quella del marito, che è libera, anche per quanto riguarda la disponibilità dei beni. Della filiazione. DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA. Dello stato di figlio legittimo.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 135
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art230 · fonte su Normattiva