Art. 230 c.c. — Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi
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Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non puo' farsi, a pregiudizio dei terzi, in mancanza di descrizione o di altro titolo di proprieta' avente data certa. E' tuttavia salvo alla moglie o ai suoi eredi il diritto di regresso sulla porzione che della comunione spetta al marito e anche sugli altri beni di lui.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva