Art. 2327 c.c.Ammontare minimo del capitale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1998 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

[1]((La societa' per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila euro.

[2]Il valore nominale delle azioni delle societa' di nuova costituzione e' di un euro o suoi multipli.)) 113

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213

113

Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la modifica del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2002.

Testo vigente dal 9 luglio 1998 al 1 gennaio 2004 · versione 140 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2327 · fonte su Normattiva