Art. 2327 c.c. — Ammontare minimo del capitale
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[1]((La societa' per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila euro.
[2]Il valore nominale delle azioni delle societa' di nuova costituzione e' di un euro o suoi multipli.)) 113
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213
113Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la modifica del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2002.
Testo vigente dal 9 luglio 1998 al 1 gennaio 2004 · versione 140 su Normattiva