Art. 2327 c.c.Ammontare minimo del capitale

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La societa' per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a un milione di lire.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 9 luglio 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2327 · fonte su Normattiva