Art. 235 c.c. — Disconoscimento di paternita'
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
4 versioni dal 1942
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Filiazione - Filiazione legittima - Azione di disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio - Condizioni di ammissibilità - Preventiva prova dell'adulterio nel periodo del concepimento - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 235, primo comma, numero 3, del codice civile, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui dispone che l'indagine sull'adulterio della moglie ha carattere preliminare rispetto a quella sulla sussistenza o meno del rapporto procreativo. Invero, successivamente alla proposizione della questione, con la sentenza n. 266 del 2006, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 235, primo comma, numero 3, del codice civile, nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordina l'esame delle prove tecniche, da cui risulta "che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre", alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie, sicché si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione proposta, alla luce della citata sentenza. Né può avere rilievo, in contrario, la circostanza che le parti private abbiano dato atto, nella memoria di costituzione, della successiva pronuncia demolitoria, incombendo il giudizio sulla rilevanza - preliminare a quello della non manifesta infondatezza - al giudice rimettente.
FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ DEL FIGLIO CONCEPITO DURANTE IL MATRIMONIO - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - PREVENTIVA PROVA DELL'ADULTERIO NEL PERIODO DEL CONCEPIMENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO - ASSERITA LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE E APODITTICA AFFERMAZIONE DELLA RILEVANZA E DELLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 235 del codice civile, nella parte in cui richiede, quale presupposto dell'azione di disconoscimento di paternità, la preventiva prova dell'adulterio del coniuge. Ed invero, l'omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e l'apodittica affermazione della rilevanza sulla base del mero richiamo all'ordinanza della Corte di cassazione, impediscono alla Corte ogni valutazione sulla rilevanza della questione.
FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ DEL FIGLIO CONCEPITO DURANTE IL MATRIMONIO - ESAME DELLE PROVE TECNICHE DALLE QUALI RISULTINO NEL FIGLIO CARATTERISTICHE GENETICHE O DEL GRUPPO SANGUIGNO INCOMPATIBILI CON QUELLE DEL PRESUNTO PADRE - SUBORDINAZIONE ALLA PREVIA DIMOSTRAZIONE DELL'ADULTERIO - IRRILEVANZA DELLA SOLA PROVA DELL'ADULTERIO AL FINE DI ESCLUDERE LA PATERNITÀ, E IDONEITÀ DELLE PROVE GENETICHE O EMATOLOGICHE AD ACCERTARE LA NON ESISTENZA DEL RAPPORTO DI FILIAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DEL DIRITTO DI AZIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 235, primo comma, numero 3, del codice civile, nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordina l'esame delle prove tecniche, da cui risulta "che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre", alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie. Subordinare, infatti, l'accesso alle prove tecniche, le quali, alla luce dei progressi della scienza biomedica, consentono di accertare la esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione, alla previa prova dell'adulterio è, da una parte, irragionevole, attesa la irrilevanza di tale prova ai fini dell'accoglimento nel merito della domanda e, dall'altra, si risolve in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost., in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali, attinenti allo status ed alla identità biologica. > >- Sulla impossibilità della Corte, in presenza di un "diritto vivente", di proporre differenti soluzioni interpretative, v. sentenza citata n. 299/2005. > >- Sulla tutela di diritti fondamentali attinenti lo status e la identità biologica, v. sentenza citata n. 50/2006.
FILIAZIONE - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA AZIONE PER IMPOTENZA A GENERARE DEL MARITO - TERMINE PER IL MARITO - DECORRENZA DAL GIORNO IN CUI CIASCUNO DEI DUE CONIUGI SIA VENUTO A CONOSCENZA DI TALE IMPOTENZA - MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA INCIDENZA SUI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - PRETESA LESIONE DELLA TUTELA DELLA FAMIGLIA, DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO E DEL DIRITTO ALLA RICERCA DELLA PATERNITA' - RICHIAMO, IN PARTICOLARE, ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 134/1985 E 249/1974 - IRRAGIONEVOLEZZA - LESIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 244, comma 2, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternita', nell'ipotesi di impotenza solo di generare, contemplata dal n. 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per il marito dal giorno in cui esso sia venuto a conoscenza della propria impotenza di generare, in quanto - posto che l'impotenza di generare rappresenta, diversamente dalla "impotenza coeundi", uno stato fisico che puo' rimanere per lungo tempo ignoto, poiche' in una elevata percentuale di casi consiste in un'affezione, che puo' essere priva di sintomatologia e di manifestazioni esteriori e che e' diagnosticabile solo attraverso esami clinici cui non si ricorre usualmente; e che il legislatore della riforma del diritto di famiglia ha superato la impostazione tradizionale che attribuiva preminenza al "favor legitimitatis" attraverso la equiparazione della filiazione naturale a quella legittima ed ha di conseguenza reso omogenee le situazioni che discendono dalla conservazione dello stato ancorato alla certezza formale rispetto a quelle che si acquisiscono con l'affermazione della verita' naturale, la cui ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall'elevatissimo grado di attendibilita' dei risultati delle indagini - la disposizione impugnata (art. 244, commi 1 e 2, cod. civ.), rispetto alla impotenza di generare, appare irragionevole nella misura in cui preclude l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternita', decorso l'anno dalla nascita del figlio, se il marito non sia stato a conoscenza di un elemento costitutivo dell'azione medesima, e precisamente della propria incapacita' di generare; nonche' lesiva del diritto di azione, nella misura in cui consente che il termine per il suo esercizio possa decorrere indipendentemente dalla conoscenza dei presupposti e degli elementi costitutivi del diritto stesso (e cio', soprattutto in ipotesi, quale quella di specie, in cui e' dato di comune esperienza che l'elemento costitutivo dell'azione, rappresentato dall'impotenza di generare, puo' rimanere a lungo e a volte anche indefinitamente ignoto). - S. nn. 249/1974, 64/1982, 134/1985, 112 e 216/1997.
Riguarda ancheart. 244 Codice civile
FILIAZIONE - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA AZIONE PER IMPOTENZA A GENERARE DEL MARITO - TERMINE PER LA MOGLIE - DECORRENZA DAL GIORNO IN CUI CIASCUNO DEI DUE CONIUGI SIA VENUTO A CONOSCENZA DI TALE IMPOTENZA - MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA INCIDENZA SUI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - PRETESA LESIONE DELLA TUTELA DELLA FAMIGLIA, DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO E DEL DIRITTO ALLA RICERCA DELLA PATERNITA' - RICHIAMO, IN PARTICOLARE, ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 134/1985 E 249/1974 - IRRAGIONEVOLEZZA - LESIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "CONSEGUENZIALE" PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27, l. n. 87 del 1953, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 244, comma 1, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternita', nell'ipotesi di impotenza solo di generare di cui al n. 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per la moglie dal giorno in cui essa sia venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito, in quanto - mentre si giustifica la scelta del legislatore di far decorrere il termine semestrale dalla nascita del figlio nelle ipotesi previste dai numeri 1) e 3) dell'art. 235 cod. civ., in considerazione della ovvia conoscenza, da parte della moglie, delle circostanze della procreazione - non altrettanto puo' dirsi nel caso di impotenza di generare del marito, tenuto conto delle caratteristiche di tale forma di impotenza, che anche la moglie puo' ignorare, e del fatto che, in tal caso, le sarebbe precluso l'esercizio dell'azione, la sola consapevolezza dell'adulterio non essendo elemento sufficiente ad escludere la paternita' del marito; ed in quanto, una volta riconosciuto a favore della moglie un interesse autonomo all'esercizio dell'azione in esame per tutte le ipotesi contenute nell'art. 235, ciascuna delle quali, pur presupponendo l'adulterio, e' tuttavia caratterizzata da una propria "causa petendi", costituisce evidente lesione del diritto di azione correlare la decorrenza del termine, nell'ipotesi prevista dal n. 2 dell'art. 235, alla nascita del figlio, anziche' alla conoscenza dell'impotenza del marito.
Riguarda ancheart. 244 Codice civile
FILIAZIONE - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - ESERCIZIO DELL'AZIONE DA PARTE DEL PADRE LEGITTIMO CHE ABBIA PRESTATO IL PROPRIO CONSENSO ALL'INSEMINAZIONE ARTIFICIALE ETEROLOGA DELLA MOGLIE - MANCATA PRECLUSIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI FIGLI ADOTTATI, POSTA L'IMPOSSIBILITA' DI REVOCARE IL CONSENSO PRESTATO ALL'ADOZIONE - PRETESA LESIONE DELLA TUTELA DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO NELLA FORMAZIONE SOCIALE RAPPRESENTATA DALLA FAMIGLIA - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI A TUTELA DEI FIGLI, IN PARTICOLARE DEI MINORI - INAMMISSIBILITA'.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 235 cod. civ. - laddove consentirebbe di esperire l'azione per il disconoscimento di paternita' al marito che, affetto da impotenza nel periodo che va dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita del figlio concepito durante il matrimonio, abbia dato il proprio consenso all'inseminazione artificiale eterologa della moglie - sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., in quanto - posto che l'art. 235 cod. civ. riguarda esclusivamente la generazione che segue ad un rapporto adulterino, ammettendo il disconoscimento della paternita' in tassative ipotesi, quando le circostanze indicate dal legislatore facciano presumere che la gravidanza sia riconducibile, in violazione del dovere di reciproca fedelta', ad un rapporto sessuale con persona diversa dal coniuge; e che la possibilita' che ipotesi nuove, non previste al tempo dell'approvazione di una norma, siano disciplinate dalla stessa non e' da escludersi in generale, ma implica un'omogeneita' di elementi essenziali e un'identita' di "ratio", nella cui carenza l'estensione della portata normativa della legge si risolverebbe in un arbitrio - integrerebbe un'estensione arbitraria l'equiparazione della fattispecie "de qua" a quelle, tanto dissimili, previste dalla disposizione impugnata. - S. nn. 44 e 341/1990, 27 e 429/1991, 148/1992, 303/1996, 10/1998. red.: S. Di Palma
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 235, primo comma, numero 3, del codice civile, nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordina l'esame delle prove tecniche, da cui risulta «che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre», alla previa dimostrazione dell'…
ECLI:IT:COST:2006:266 · leggi il testo integrale
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 235 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, dal tribunale di Napoli con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Santosuosso Il c…
ECLI:IT:COST:1998:347 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 stesso codice, che il termine per l'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito è venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie, sollevate dai tribunali di Savo…
ECLI:IT:COST:1986:9 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 155-quater
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154…
Art. 155-ter
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154…
Art. 155-quinquies
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154…
Art. 155-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154…
Art. 155-sexies
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154…
Art. 578
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Poche modificazioni, di carattere sopratutto formale, ha subito la materia della filiazione legittima. È stata respinta la proposta di elevare a trecentotre giorni il termine massimo per la presunzione di concepimento durante il matrimonio, in base alla considerazione che l'allegazione dr alcuni rari casi in cui la gestazione eccede il termine di trecento giorni non può giustificare l'estensione della presunzione di legittimità oltre codesto termine: la presunzione non può fondarsi che sulla normalità dei casi e l'estensione del termine tradizionale, mentre comprenderebbe qualche isolato caso di parto tardivo; produrrebbe più spesso l'effetto di conferire la legittimità a chi è stato concepito dopo lo sciogli mento del matrimonio. È stata poi corretta una imperfezione formale riprodotta dal codice del 1865 nell'art. 240 del progetto definitivo (art. 234 del testo). Questo infatti nella sua letterale redazione poteva far ritenere che la norma prendesse soltanto in considerazione l'ipotesi del figlio nato alla scadenza del termine massimo per la presunzione di concepimento in costanza di matrimonio, mentre essa logicamente intendeva riferirsi al figlio nato oltre il termine anzidetto. È stata eliminata l'imperfezione spostando l'avverbio «dopo» che è stato anteposto alla menzione del termine. Con questo emendamento è stata conservata la disposizione malgrado sia stata avanzata la proposta di sopprimerla siccome superflua. La norma ha giustificazione in ciò, che nell'ipotesi in cui il nato oltre il termine sia stato denunziato all'ufficio di stato civile come figlio legittimo del predefunto marito, esso conserva lo stato di figlio legittimo risultante dall'atto di nascita fino a quando con sentenza del giudice non ne sia dichiarata l'illegittimità.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 136
Sono stati raggruppati in unica disposizione (articolo 235), i vari casi possibili di disconoscimento di paternità, comprendendovi anche quello dell'adulterio della moglie, accompagnato dal celamento della gravidanza e della nascita, che il progetto definitivo contemplava in un articolo a parte, mettendo però in chiaro che l'adulterio e il celamento devono essere corroborati da altri fatti probanti. Riguardo alla prova, non è sembrata necessaria una norma apposita per affermare che il disconoscimento può aver luogo con qualsiasi mezzo di prova. È chiaro infatti che, nel silenzio della legge, ogni mezzo a prova deve ritenersi ammissibile. Nel riunire i vari casi di disconoscimento si è resa riferibile a tutti la norma secondo la quale la sola dichiarazione della madre non basta a escludere la paternità. Nel progetto definitivo tale norma era enunciata soltanto in relazione all'ipotesi dell'adulterio della moglie accompagnato dal celamento della nascita del figlio. Ma, riesaminata la questione, si è considerato che, sebbene la norma abbia maggiore rilevanza pratica nella ipotesi anzidetta, tuttavia essa deve poter valere in ogni altra ipotesi di disconoscimento, In quanto costituisce applicazione del principio generale, che limita il potere dispositivo della volontà privata nell'accertamento dello stato di filiazione legittima. Delle prove della filiazione Legittima.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 137
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art235 · fonte su Normattiva