Art. 235 c.c.Disconoscimento di paternita'

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[1]Il marito puo' disconoscere il figlio concepito durante il matrimonio soltanto nei casi seguenti:

  • 1)se nel tempo decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita egli era nella fisica impossibilita' di coabitare con la moglie per causa di allontanamento o per altro fatto;
  • 2)se durante il tempo predetto egli era affetto da impotenza, anche se questa fosse soltanto impotenza di generare;
  • 3)se durante lo stesso periodo egli viveva legalmente separato dalla moglie anche per effetto di provvedimento temporaneo del magistrato, salvo che siavi stata tra i coniugi riunione anche soltanto temporanea;
  • 4)se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio e ha tenuto celato al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In questo caso il marito e' ammesso a provare ogni altro fatto tendente a escludere la paternita'.

[2]La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art235 · fonte su Normattiva