Art. 2357-quater c.c. — Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2004 al 29 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →
[1]Salvo quanto previsto dall'articolo 2357-ter, comma secondo, la societa' non puo' sottoscrivere azioni proprie.
[2]Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.
[3]Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della societa', azioni di quest'ultima e' considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, a meno che dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 29 febbraio 2004 · versione 177 su Normattiva