Art. 2357-quater c.c. — Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni
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[1]In nessun caso la societa' puo' sottoscrivere azioni proprie.
[2]Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori.
[3]La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.
[4]Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della societa', azioni di quest'ultima e' considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, salvo che non dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.
Testo vigente dal 5 marzo 1986 al 1 gennaio 2004 · versione 77 su Normattiva