Art. 2360 c.c.Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni

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E' vietato alle societa' di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni anche per interposta persona.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 5 marzo 1986 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2360 · fonte su Normattiva