Art. 2360 c.c. — Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni
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E' vietato alle societa' di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni anche per interposta persona.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 5 marzo 1986 · versione 0 su Normattiva