Art. 240 c.c. — Contestazione dello stato di figlio
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La legittimita' del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non puo' essere contestata per il solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio, qualora la stessa legittimita' sia provata da un possesso di stato che non sia in opposizione con l'atto di nascita.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 7 febbraio 2014 · versione 0 su Normattiva