Art. 2403-bis c.c.Poteri del collegio sindacale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 febbraio 1992 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

[1]((Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo della regolare tenuta della contabilita' e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili i sindaci possono avvalersi, sotto la propria responsabilita' e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2399.

[2]La societa' puo' rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate.)) 84

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88

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Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere dalla data della pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1."

Testo vigente dal 29 febbraio 1992 al 1 gennaio 2004 · versione 102 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2403bis · fonte su Normattiva