Art. 2404 c.c. — Partecipazione alle riunioni del collegio sindacale
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[1]Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
[2]Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.
[3]Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro previsto dal n. 5 dell'art. 2421 e sottoscritto dagli intervenuti.
[4]Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva