Art. 2408 c.c. — Denunzia al collegio sindacale
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47
Testo vigente dal 29 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 347 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47
Testo vigente dal 29 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 347 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
3 versioni dal 1942
Collegamenti
Art. 2406 — Omissioni degli amministratori
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47.…
Art. 152 — Denunzia al tribunale
Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se hanno fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione che possono recare danno alla…
Art. 2386
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 27 MARZO 2026, N. 47…
Art. 7 — Art. 35, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281
Dell'avvenuto pignoramento giudiziario o l'usciere da' notizia immediata al sindaco trasmettendogli copia dell'atto. Appie' dell'atto di pignoramento sara' iscritta la nomina di uno stimatore fatta dal sindaco. Gli ufficiali giudiziari ed uscieri che contravvengono…
Art. 2409-undecies
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47…
Art. 2409-bis — Revisione legale dei conti
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47. Lo statuto delle societa' che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' …
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Per quanto attiene all'organo di controllo, il codice segue il recente R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, il quale ha risolto i problemi, cui dava luogo il codice di commercio, partendo da una precisa concezione delle finalità e dei confini del controllo affidato ai sindaci. In questa materia più che i principi occorreva infatti modificare gli uomini, assicurandosi che essi avessero innanzi tutto una preparazione adeguata per assolvere il compito loro affidato e congegnando poi le norme relative in modo che coloro i quali sono chiamati al delicato ufficio possano con maggiore garanzia di continuità e di indipendenza e con maggiore dignità attendere alla loro funzione, che ha e deve avere carattere di collaborazione. Questo ha fatto per l'appunto il decreto-legge citato, evitando il pericolo più grave che la materia presentava: quello cioè che il controllo esorbitasse dai suoi confini per invadere quelli dell'amministrazione o che si irrigidisse in inceppanti forme burocratiche, o, peggio, che fosse disciplinato in modo da porre in essere una insanabile antitesi fra amministratore e controllore. Nell'inserire nel nuovo codice le disposizioni fondamentali del decreto del 1936, esse sono state non solo coordinate con il nuovo sistema di pubblicità legale (registro delle imprese), ma altresì perfezionate. Particolarmente sono stati meglio precisati i doveri del collegio sindacale (art. 2403) e sono stati integrati i poteri dei suoi membri con la facoltà a questi riconosciuta di assistere anche alle riunioni del comitato esecutivo (art. 2405). A garanzia dell'indipendenza della funzione sindacale, è poi espressamente stabilito che la revoca dei sindaci non può avvenire che per giusta causa e che la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato (art. 2400).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 983
Di fondamentale importanza sono, infine, le disposizioni dedicate alla tutela delle minoranze e al controllo giudiziario sulla regolarità della gestione sociale. Con la prima di tali disposizioni (art. 2408) è riaffermato il diritto del singolo socio di denunciare ai sindaci i fatti degli amministratori che egli ritiene censurabili. Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo (anzichè un decimo come era per il codice di commercio) del capitale sociale, il collegio sindacale deve promuovere immediata indagine sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni e le sue eventuali proposte all'assemblea, convocandola immediatamente nel caso in cui la denuncia appaia fondata e vi sia urgente necessità di provvedere. Alla minoranza che rappresenta un decimo del capitale sociale si riconosce inoltre (art. 2409) il diritto di denuncia al tribunale, quando vi sia fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci. Ma, mentre il codice di commercio, anche nel caso in cui la denunzia risulti fondata, si limita ingenuamente a disporre che l'autorità giudiziaria rimetta la situazione nelle mani dell'assemblea, il nuovo codice attribuisce all'autorità giudiziaria poteri ben più ampi e penetranti. Il tribunale infatti può direttamente adottare gli opportuni provvedimenti, convocando l'assemblea dei soci per le conseguenti deliberazioni e, nei casi più gravi, può revocare senz'altro gli amministratori ed i sindaci affidando la gestione della società ad un amministratore giudiziario. A questo amministratore è poi fatto obbligo di convocare - prima che scada il suo incarico - l'assemblea dei soci e di presiederla, onde rendere possibile che si ricostituiscano l'organo amministrativo e l'organo di controllo della società e questa possa riprendere la sua vita regolare.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 984
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2408 · fonte su Normattiva