Art. 2409-quater c.c. — Conferimento e revoca dell'incarico
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[1]Salvo quanto disposto dal numero 11 del secondo comma dell'articolo 2328, l'incarico del controllo contabile e' conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla societa' di revisione per l'intera durata dell'incarico.
[2]L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
[3]L'incarico puo' essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 7 aprile 2010 · versione 177 su Normattiva