Art. 2414-bis c.c. — Costituzione delle garanzie
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La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalita' necessarie per la costituzione delle garanzie medesime.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 29 febbraio 2004 · versione 177 su Normattiva