Art. 2414-bis c.c. — Costituzione delle garanzie
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[1]La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalita' necessarie per la costituzione delle garanzie medesime.
[2]((Qualora un azionista pubblico garantisca i titoli obbligazionari si applica il numero 5) dell'articolo 2414)).
Testo vigente dal 29 febbraio 2004 al 12 novembre 2014 · versione 179 su Normattiva