Art. 2414-bis c.c.Costituzione delle garanzie

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[1]La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalita' necessarie per la costituzione delle garanzie medesime.

[2]((Qualora un azionista pubblico garantisca i titoli obbligazionari si applica il numero 5) dell'articolo 2414)).

Testo vigente dal 29 febbraio 2004 al 12 novembre 2014 · versione 179 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2414bis · fonte su Normattiva