Art. 2414 c.c. — Contenuto delle obbligazioni
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I titoli obbligazionari devono indicare:
- 1)la denominazione, l'oggetto e la sede della societa', con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la societa' e' iscritta;
- 2)il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
- 3)la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro;
- 4)l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della societa';
- 5)le eventuali garanzie da cui sono assistiti.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 29 febbraio 2004 · versione 177 su Normattiva