Art. 2414 c.c. — Contenuto delle obbligazioni
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L'assemblea che delibera l'emissione di obbligazioni con le garanzie previste nell'art. 2410 deve designare un notaio che, per conto degli obbligazionisti, compia le formalita' necessarie per la costituzione delle garanzie medesime.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva