Art. 242 c.c. — Principio di prova per iscritto
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 7 febbraio 2014. Leggi il testo vigente →
Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti che sono impegnate nella controversia o da altra persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse nella controversia.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 7 febbraio 2014 · versione 0 su Normattiva