Art. 2453 c.c. — Denominazione sociale
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[1]Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascuna azione nella divisione dell'attivo.
[2]Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci, e' depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.
[3]Nei tre mesi successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio puo' proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.
[4]I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva