Art. 2456 c.c. — Revoca degli amministratori
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[1]Cancellazione della societa'
[2]Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della societa' dal registro delle imprese, ((...)).
[3]Dopo la cancellazione della societa' i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento e' dipeso da colpa di questi.
Testo vigente dal 9 dicembre 2000 al 1 gennaio 2004 · versione 153 su Normattiva