Art. 2456 c.c. — Revoca degli amministratori
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[1]((Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della societa' dal registro delle imprese, e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata.))
[2]Dopo la cancellazione della societa' i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento e' dipeso da colpa di questi.
Testo vigente dal 25 febbraio 1970 al 9 dicembre 2000 · versione 25 su Normattiva