Art. 2456 c.c. — Revoca degli amministratori
[1]La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della societa' per azioni.
[2]Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva