Art. 2463 c.c. — Costituzione
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[1]La societa' puo' essere costituita con contratto o con atto unilaterale.
[2]L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare: 1)il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o ((lo Stato)) di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
- 2)la denominazione, contenente l'indicazione di societa' a responsabilita' limitata, e il comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
- 3)l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale;
- 4)l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
- 5)i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
- 6)la quota di partecipazione di ciascun socio;
- 7)le norme relative al funzionamento della societa', indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
- 8)le persone cui e' affidata l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile;
- 9)l'importo globale, almeno approssimativo, della spese per la costituzione poste a carico della societa'.
[3]Si applicano alla societa' a responsabilita' limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.
Testo vigente dal 29 febbraio 2004 al 7 aprile 2010 · versione 179 su Normattiva