Art. 2480 c.c. — Modificazioni dell'atto costitutivo
Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis. Il verbale e' redatto da notaio e si applica l'articolo 2436.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva