Art. 2480 c.c. — Modificazioni dell'atto costitutivo
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[1]La quota puo' formare oggetto di espropriazione.
[2]L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della quota deve essere notificata alla societa' a cura del creditore.
[3]Se la quota non e' liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la societa' non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita e' priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la societa' presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.
[4]Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di fallimento di un socio.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva