Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Cancellazione della società dal registro delle imprese - Omessa dichiarazione in udienza da parte del difensore - Conseguenze - Notifica dell'impugnazione al procuratore ex art. 330, comma 1, c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.
Nel caso in cui la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società costituita in giudizio non sia stata dichiarata in udienza dal suo procuratore né notificata alle altre parti, l'impugnazione è legittimamente notificata presso il difensore ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., in applicazione del principio dell'ultrattività del mandato alla lite, irrilevante essendo la conoscenza aliunde dell'evento interruttivo da parte del notificante.
Cass. civ. n. 31348/2025Sez. 3Rv. 677186-01
Riguarda ancheart. 83 Codice di procedura civileart. 84 Codice di procedura civileart. 300 Codice di procedura civileart. 330 Codice di procedura civile
Precedenti: 651560-01, 671353-01, 670065-01, 650025-01
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE Fallimento - Società cancellata dal registro delle imprese - Liquidatore della società estinta - Legittimazione a proporre reclamo - Sussistenza - Fondamento.
Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 10 della l. fall., la legittimazione passiva spetta al liquidatore, il quale, anche se estinta la società ai sensi dell'art. 2495 c.c., può proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, essendo tale mezzo di impugnazione esperibile, ex art. 18 della l.fall., da parte di chiunque vi abbia interesse.
Cass. civ. n. 30981/2025Sez. 1Rv. 676554-01
Precedenti: 642680-02, 661997-01, 666446-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Estinzione della società - Successione dei soci nei rapporti non esauriti - Legittimazione processuale passiva - Avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione - Irrilevanza - Fondamento - Condanna alle spese - Ammissibilità. · SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE In genere.
I rapporti giuridici facenti capo alla società estinta si trasferiscono, in virtù di un fenomeno di tipo successorio, in capo ai soci, i quali conseguentemente divengono legittimati passivi, rispetto alle corrispondenti pretese, nei giudizi in corso o in quelli successivi, a prescindere dall'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 c.c., poiché tale circostanza non integra una condizione dell'azione né incide sull'interesse ad agire del creditore (ricavabile anche da altre evenienze, quali la sussistenza di sopravvenienze attive o l'escussione di garanzie), e neppure può valere ad escludere la loro condanna alle spese in caso di soccombenza.
Cass. civ. n. 30166/2025Sez. 3Rv. 676986-01
Riguarda ancheart. 299 Codice di procedura civileart. 110 Codice di procedura civileart. 100 Codice di procedura civile
Precedenti: 673808-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Cancellazione della società dal registro delle imprese pendente il giudizio di appello - Riassunzione nei confronti dell’ex socio quale successore - Soggetto tenuto a restituire quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado - Condizioni - Fattispecie. · SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - CAUSE - CAUSE PREVISTE DAL CONTRATTO SOCIALE In genere.
La cancellazione della società dal registro delle imprese, pendente il giudizio di appello, comporta la necessità della riassunzione dello stesso giudizio nei confronti dell'ex-socio, quale successore 38 <!-- pag. 39 --> della società estinta, il quale è soggetto all'obbligo di restituire quanto percepito dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado, per il riconoscimento di una somma minore in appello, a condizione dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, per come previsto dall'art. 2495, comma 3, c.c., e nei limiti delle stesse. (Nella specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ex-socio nella parte in cui la Corte di appello, riducendo l'importo revocabile, ai sensi dell'art. 67 l. fall., rispetto alla pronuncia di primo grado, ha dichiarato l'appellato ex socio tenuto a restituire la differenza tra l'importo già corrisposto in primo grado e quanto riconosciuto con la sentenza di appello).
Cass. civ. n. 28578/2025Sez. 1Rv. 676551-01
Riguarda ancheart. 110 Codice di procedura civileart. 299 Codice di procedura civileart. 67 Legge fallimentare
Precedenti: 675633-02, 673808-01
SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE Cancellazione obbligatoria per chiusura del fallimento - Estinzione della società - Effetti - Successione dei soci nei crediti - Condizioni - Fattispecie.
La cancellazione obbligatoria dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 118 l. fall., comma 1, n. 4, a seguito di chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo, dà luogo all'estinzione della società e a un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale gli eventuali crediti residui, che non siano stati realizzati dal curatore fallimentare, si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, a condizione che siano stati portati dai soci o dagli amministratori o dai liquidatori a conoscenza del curatore e quest'ultimo abbia deciso di non farli valere, dovendosi ritenere, in caso contrario, che essi siano stati tacitamente rinunciati dalla società, con conseguente impossibilità di successivo recupero giudiziale da parte dei soci. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il verificarsi della successione in favore dei soci di una società sportiva, per non avere questi ultimi dimostrato di 84 <!-- pag. 85 --> avere avvertito il curatore fallimentare della pendenza del giudizio relativo al credito vantato, in modo da consentirgli di effettuare le proprie valutazioni prima della chiusura della procedura concorsuale).
Cass. civ. n. 27208/2025Sez. 3Rv. 676587-01
Precedenti: 654262-01, 625323-01, 675633-02
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Cancellazione della società dal registro delle imprese per assenza di utili - Azione di accertamento della natura subordinata del rapporto e del diritto alle differenze retributive - Ammissibilità - Fondamento - Contraddittorio nei confronti dei soci. · SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE In genere.
La cancellazione della società dal registro delle imprese per mancanza di attivo della liquidazione, se, da un lato, impedisce la condanna dei soci al pagamento delle somme rivendicate dal lavoratore a titolo di differenze retributive, dall'altro non è ostativa alla pronuncia di accertamento della natura subordinata del rapporto e del diritto alle suddette differenze retributive (da rendersi nel contraddittorio con i soci, quali successori a titolo universale - sia pure sui generis - della società), rispetto alla quale persiste l'interesse ad agire del lavoratore in funzione dell'eventuale accesso al Fondo di garanzia presso l'Inps.
Cass. civ. n. 24681/2025Sez. LRv. 676508-01
Riguarda ancheart. 2094 Codice civile
Precedenti: 644775-01, 625323-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Pronuncia di condanna nei confronti di società estinta - Erroneità della statuizione - Deducibilità del vizio in sede di opposizione all'esecuzione - Esclusione - Impugnazione della sentenza - Necessità. 234 <!-- pag. 235 --> · SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE In genere.
In tema di esecuzione forzata, l'erronea pronuncia di condanna resa nei confronti di una società estinta integra un vizio deducibile con l'impugnazione della sentenza, ai sensi degli artt. 324 e 337 c.p.c., e non con l'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Cass. civ. n. 21840/2025Sez. 3Rv. 675458-01
Riguarda ancheart. 615 Codice di procedura civileart. 479 Codice di procedura civileart. 480 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civileart. 337 Codice di procedura civile
Precedenti: 615155-01
SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Cancellazione dal registro delle imprese - Estinzione della società - Conseguenze - Estinzione dei crediti - Esclusione - Trasferimento in favore dei soci - Sussistenza - Remissione del debito - Condizioni - Mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione - Sufficienza - Esclusione.
L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare, non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio - o nei cui confronti quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società - l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito.
Cass. civ. n. 19750/2025Sez. URv. 675633-02
Riguarda ancheart. 2490 Codice civileart. 2312 Codice civileart. 2729 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 661413-01, 641155-01, 625323-01, 660008-01
SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE Destinazione di credito sociale litigioso ancora "sub iudice" - Facoltà - Forma - Delibera assembleare anteriore alla cancellazione dal registro delle imprese - Sufficienza - Necessità del consenso dei successori nel patrimonio sociale dopo l'estinzione - Esclusione.
La volontà della società di dare una determinata destinazione ad un credito litigioso ancora sub iudice si forma, prima dell'estinzione per cancellazione dal registro delle imprese, mediante una delibera assembleare adottata con il quorum ordinario e non richiede una manifestazione di volontà di tutti i soci che, a seguito dell'estinzione, diverranno successori del patrimonio residuo, del quale non fanno parte le aspettative validamente dismesse e trasferite.
Cass. civ. n. 14164/2025Sez. 3Rv. 674740-01
Riguarda ancheart. 2490 Codice civileart. 2479 Codice civile
Precedenti: 660194-01
SOCIETÀ. - Cancellazione della società - Responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. - Presupposto - Riscossione in base al bilancio di liquidazione - Incidenza sull’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria oppure sulla legittimazione passiva del socio nel processo instaurato nei confronti della società - Conseguenze - Oneri probatori.
Le Sezioni Unite Civili – in relazione alla questione rimessa dalla Sezione Tributaria con l’ordinanza interlocutoria n. 7425 del 14 marzo 2023 – hanno pronunciato i seguenti principî: «Nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al 3^ (già 2^) co. dell’art. 2495 cod. civ., integra, oltre alla misura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi; questo presupposto, se contestato, deve conseguentemente essere provato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai soci ex artt. 36 co. 5^ d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R. 600/73 di apposito avviso di accertamento, la responsabilità in questione, fermo restando che l’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovvero l’escussione di garanzie; la verifica del presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, concernendo un elemento che deve essere dedotto nella fase di accertamento da indirizzarsi direttamente nei confronti dei soci ex art. 36 co. 5^ d.P.R. n. 602/73, non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avverso l’avviso di accertamento ad essa originariamente notificato, quand’anche questo giudizio venga poi proseguito, a causa dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, da o nei confronti dei soci quali successori della società stessa.»
Cass. civ. n. 3625/2025Sez. Udocumento ufficiale collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).