Art. 2542 c.c.Consiglio di amministrazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2004 al 14 gennaio 2005. Leggi il testo vigente →

[1]La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.

[2]La maggioranza degli amministratori e' scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

[3]Nelle societa' cooperative cui si applica la disciplina delle societa' per azioni, l'atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilita' degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi.

[4]L'atto costitutivo puo' prevedere che uno o piu' amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attivita' sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non puo' essere attribuito il diritto di eleggere piu' di un terzo degli amministratori.

[5]La nomina di uno o piu' amministratori puo' essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori e' riservata all'assemblea.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 14 gennaio 2005 · versione 177 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2542 · fonte su Normattiva