Codice civile

Art. 2545-quinquies c.c. — Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori

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[1]L'atto costitutivo indica le modalita' e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.

[2]Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della societa' e' superiore ad un quarto. Il divieto non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.

[3]L'atto costitutivo puo' autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:

  • a)l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526;
  • b)mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.

[4]Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della societa' sia inferiore ad un quarto.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 14 gennaio 2005

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2545quinquies · fonte su Normattiva