La disciplina dell'associazione in partecipazione è limitata ad alcuni punti fondamentali, non essendo sembrato opportuno, in una materia che assume nella pratica atteggiamenti multiformi, vincolare eccessivamente la libertà delle parti. I suddetti punti riguardano essenzialmente la situazione delle parti di fronte ai terzi e quella nei loro rapporti interni. Per quanto riguarda la situazione di fronte ai terzi, si è confermato il principio classico della irrilevanza del rapporto di associazione, con la nota formula che solo l'associante acquista diritti e contrae obbligazioni nei loro confronti (art. 2551). Per quanto riguarda i rapporti interni si è affermato che solo all'associante spetta il potere di gestione dell'impresa o dell'affare; ma, tenendo conto di quanto avviene spesso nella realtà, ed è del resto conforme ad equità, si è ammesso che l'associato possa esercitare un controllo continuativo sull'andamento dell'impresa o dell'affare. In tal modo si viene a risolvere una questione assai discussa, col sanzionare implicitamente che la concessione di un potere di controllo, non accompagnato da un potere di gestione, non è sufficiente a caratterizzare un rapporto come società invece che come associazione in partecipazione. A tutela della posizione degli associati si è poi prescritto che questi abbiano in ogni caso diritto al rendiconto finale dell'affare compiuto, ed al rendiconto annuale se la gestione si protrae per oltre un anno (art. 2552). È sembrato anche opportuno regolare, per il caso che il contratto non disponga al riguardo, la misura della partecipazione alle perdite, con lo stabilire, conformemente alla pratica e all'equità, che essa sia conforme alla misura prevista per la partecipazione agli utili, ma col limite massimo del valore dell'apporto dell'associato; questi pertanto non può essere costretto ad ulteriori versamenti, se non vi si è esplicitamente obbligato (art. 2553). La limitazione del rischio, che viene così realizzata, è pienamente conforme allo spirito del contratto e alla normale volontà dei contraenti. Non si può opporre in contrario l'opportunità di una più ampia tutela dei terzi, poichè di fronte a costoro soltanto l'associante assume responsabilità. Non si è creduto, invece, di stabilire alcuna norma relativa alla proprietà dei beni apportati, essendo sembrato opportuno lasciare a questo riguardo la maggiore libertà alle parti, in modo da evitare le questioni cui la poco chiara disposizione del codice di commercio dava luogo. Anche in questo campo la tutela dei terzi può ritenersi sufficientemente realizzata dal diritto comune. Si è infine disposto, accogliendo una norma proposta nei precedenti progetti, che l'associante non possa attribuire ulteriori partecipazioni nella stessa impresa o nello stesso affare senza il consenso dei precedenti associati (art. 2550). In tal modo si è inteso principalmente impedire l'intrusione di terzi in concorrenza con i precedenti associati. Dell'azienda e dei suoi segni distintivi.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1034
Il titolo VIII relativo all'azienda ed ai suoi segni distintivi rappresenta, nei confronti non solo del nostro diritto anteriore, ma delle codificazioni straniere anche più moderne, una novità. Esso è giustificato dalla necessità di dare precisa disciplina legislativa a quell'organizzazione aziendale che costituisce la protezione patrimoniale dell'impresa e che presenta problemi teorici e pratici di fondamentale interesse. Per questa innovazione i tempi erano maturi, perchè negli ultimi lustri per merito della nostra dottrina si è realizzata in questo campo una feconda attività di precisazioni di concetti e di elaborazione critica. Gli studi economici, attraverso le nuove dottrine dell'economia e della tecnica aziendale, hanno d'altra parte preparato il terreno per una più approfondita conoscenza dei fenomeni economici che si ricollegano all'azienda.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1035