Art. 258 c.c.
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[1]Il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto.
[2]L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non puo' contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.
[3]Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire duemila. Le indicazioni devono essere cancellate.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva