Art. 258 c.c.
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[1]((Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge.
[2]L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non puo' contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.
[3]Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013 · versione 52 su Normattiva