Art. 260 c.c. — Poteri dei genitori
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[1]Il genitore che ha riconosciuto il figlio naturale ha rispetto a lui i diritti derivanti dalla patria potesta', tranne l'usufrutto legale.
[2]Se il riconoscimento e' fatto dai due genitori, congiuntamente o separatamente, i diritti derivanti dalla patria potesta' sono esercitati dal padre. In caso di morte del padre, di lontananza o di altro impedimento che renda a lui impossibile l'esercizio dei diritti derivanti dalla patria potesta', e nel caso di decadenza da tali diritti secondo le norme del titolo IX di questo libro, questi diritti sono esercitati dalla madre.
[3]Se l'interesse del figlio lo esige, il tribunale puo' attribuire alla madre, invece che al padre, l'esercizio dei diritti derivanti dalla patria potesta'; puo' altresi' limitare l'esercizio di questi diritti, ovvero escludere dall'esercizio di essi, in casi gravi, tutti e due i genitori.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva