Art. 2621 c.c.False comunicazioni sociali

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Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire diecimila, a centomila:

  • 1)i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della societa' o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;
  • 2)gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformita' di esso o in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 5 marzo 1986 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2621 · fonte su Normattiva