Art. 2632 c.c. — Formazione fittizia del capitale
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Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della societa' mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della societa' nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Testo vigente dal 16 aprile 2002 al 1 gennaio 2004 · versione 169 su Normattiva