Art. 2632 c.c. — Formazione fittizia del capitale
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Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a lire diecimila i sindaci, che omettono:
- 1)nel caso previsto dal n. 2 dell'art. 2621, di adempiere gli obblighi imposti dalla legge, fuori dei casi di concorso nel delitto da esso previsto;
- 2)di convocare l'assemblea nei casi previsti dagli articoli 2406 e 2408.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 5 marzo 1986 · versione 0 su Normattiva